L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo (articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 27/2004).
In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista (articolo 16, comma 8, della legge regionale n. 27/2004).
L’elettore può esprimere un solo voto di preferenza scrivendo solo il cognome oppure il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista votata (articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 27/2004).
L'elettore puo' anche esprimere il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista per la quale esprime il voto (articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 27/2004).
L’elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione cui il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale votato è collegato (articolo 16, comma 7, della legge regionale n. 27/2004).
Sono nulli i voti espressi a favore di una lista provinciale e di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale non collegato alla lista stessa (articolo 16, comma 9, della legge regionale n. 27/2004).