Visto quanto previsto dal comma 1 dell'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (G.U. n. 70 del 17.03.2020):
"1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 Aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento",
Si comunica che i termini per la conclusione dei procedimenti di competenza dell' Area Servizi Tecnici riprenderanno a decorrere dal 16 Aprile 2020, fermo restando che gli Uffici adotteranno tutte le misure organizzative per assicurare la minore durata possibile dei procedimenti stessi.